ACCORDO QUADRO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI NOLEGGIO E RESA DI SERVIZI
Rev 01, maggio 2024
Il presente Accordo Quadro regola tutti i rapporti contrattuali intercorrenti e che intercorreranno in futuro tra Marzotti Consulting Snc ed il Cliente aventi per oggetto il noleggio. Le presenti condizioni generali saranno di volta in volta integrate dai singoli Allegati e/o dall’eventuale documentazione tecnica indicate nelle clausole di seguito riportate.
Sezione I – NORME PRELIMINARI
Definizioni, premesse, allegati, interezza dell’Accordo Quadro, ambito di applicazione
1.1. Nel presente Accordo Quadro, negli allegati, nei singoli Contratti e in ogni altro documento attuale o futuro che dovesse modificare, integrare, estendere o sostituire l’Accordo Quadro, le parole scritte con la prima lettera maiuscola, ove non diversamente indicato nell’Accordo Quadro, nel singolo Contratto, nell’allegato o nel documento ovvero non logicamente desumibile dal contesto, assumono e assumeranno i seguenti significati (di seguito enunciati in ordine alfabetico), indifferentemente declinati al singolare o al plurale, al maschile o al femminile:
- Accordo Quadro: il presente contratto;
- Allegati: i documenti allegati, quali parti integranti e sostanziali, al presente Accordo Quadro;
- Beni: l’Hardware e/o il Software comprensivi, ove previsto, della Estensione di Garanzia;
- Canone: il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente a fronte del Noleggio;
- Canone di messa a disposizione: il corrispettivo d’utilizzo dovuto dal Cliente per i giorni intercorrenti tra la Data di Consegna e la Data di Decorrenza del Noleggio e calcolato su base giornaliera applicandosi pro-rata il Canone;
- Cessione: contratto fra il Locatore e il Cessionario ai fini della cessione del Noleggio;
- Cessionario: il soggetto terzo (ivi incluso un intermediario finanziario) al quale potrà essere ceduto il Noleggio;
- Cliente: il cliente finale è colui che stipula con Marzotti Consulting Snc ogni singolo Noleggio con o senza resa di Servizi Ricorrenti;
- Contratto: ogni singolo Noleggio con o senza resa di Servizi Ricorrenti.
- Condizioni Generali: le condizioni contrattuali pubblicate nel sito https://www.marzotticonsulting.it, richiamate ad integrazione della disciplina dei Servizi Ricorrenti;
- Danneggiamento: qualsivoglia danno causato ai Beni dal Cliente o da terzi ovvero dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito e tale da pregiudicare il normale utilizzo dei Beni;
- Danneggiamento Parziale: il Danneggiamento che consenta il ripristino del Bene senza spesa eccessiva, intendendosi per eccessiva una spesa che ecceda il 50% (cinquanta-per-cento) del Valore a Nuovo del Bene danneggiato;
- Data di Consegna: data in cui il Bene viene reso disponibile al Cliente come risultante dal documento di trasporto.
- Data di Decorrenza: primo giorno del mese/trimestre/semestre, in funzione della periodicità espressa nel Contratto, successivo alla sottoscrizione del Verbale di Accettazione dell’ultimo Bene oggetto del Noleggio.
- Estensione di Garanzia: l’estensione di garanzia rilasciata direttamente dal Produttore del Bene in cui vengono rese prestazioni strettamente funzionali all’utilizzazione del Bene;
- Fornitore: persona giuridica diversa dal Locatore che può fornire direttamente i Beni e/o i Servizi Ricorrenti;
- Hardware: gli elaboratori e le apparecchiature elettroniche meglio descritte nelle Condizioni Particolari enunciate nel Contratto;
- Licenza: il diritto d’uso del Software attribuito dal titolare del programma di base e/o dal Produttore e/o, se autonomamente configurabile, attribuito da terzi e/o dal Locatore sul Software di base rielaborato;
- Locatore: Marzotti Consulting snc come meglio identificata in epigrafe;
- Mandato SEPA: il documento, cartaceo o elettronico, firmato dal Cliente, conforme alla vigente normativa europea e nazionale, che autorizza il Locatore e/o il Cessionario a inviare disposizioni d’incasso dei corrispettivi dovuti sulla base dei singoli Contratti a valere sul conto corrente del Cliente;
- Noleggio: il Contratto di concessione in locazione operativa dei Beni;
- Parte/i: a seconda del contesto, il Locatore e/o il Cliente e/o entrambi;
- PEC: messaggio di posta elettronica certificata;
- Produttori: i fabbricanti dei Beni;
- Software: il programma per elaboratore base ovvero la sua rielaborazione in forma personalizzata per il Cliente entrambi meglio descritti nelle condizioni particolari enunciate nell’Allegato tecnico;
- Servizi Ricorrenti: i servizi professionali di Information Technology resi al Cliente dal Locatore (con o senza subappalto) anche in caso di Cessione del Noleggio, disciplinati anche dalle Condizioni Generali pubblicate nel sito https://www.marzotticonsulting.it;
- Sottrazione: la perdita della disponibilità totale del Bene a seguito di caso fortuito, forza maggiore o atti riconducibili a terzi;
- Sottrazione Parziale: la Sottrazione che riguardi solo parti del Bene, ove tali parti siano agevolmente sostituibili e la loro sottrazione non abbia comportato un Danneggiamento del Bene;
- Valore a Nuovo: in caso di Danneggiamento o Sottrazione il valore desumibile dal prezzo corrente di listino per l’acquisto del Bene danneggiato o sottratto o per l’ottenimento di Licenza sul medesimo applicato dal Locatore alla data di accadimento dell’evento;
- Verbale di accettazione: a seconda del contesto, il documento scritto con cui il Cliente attesterà l’accettazione dei Beni e/o eventuali criticità riscontrate.
1.2. Le definizioni, le premesse e gli allegati, attuali o futuri, all’Accordo Quadro sono parte integrante e sostanziale dello stesso. In caso di discordanza fra il testo di un allegato o di un Contratto e quello del presente Accordo Quadro, prevale quest’ultimo ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contrastanti.
1.3. Il presente Accordo Quadro annulla e sostituisce ogni eventuale contratto, accordo, verbale o scritto, anteriormente stipulato fra le Parti ivi inclusi eventuali proposte o ordini pregressi. Il presente Accordo Quadro non potrà essere modificato che per effetto d’intesa espressa delle Parti formulata per iscritto. Eventuali comportamenti assunti, anche ripetutamente, dai legali rappresentanti o dai loro delegati o incaricati in contrasto con il contenuto delle pattuizioni del presente Accordo Quadro non potranno mai essere qualificati come tacita modifica delle presenti pattuizioni né quale ragione di affidamento in una modifica per fatti concludenti.
Articolo 2 – Funzione dell’Accordo Quadro
2.1. Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono disciplinare il Noleggio, le condizioni applicabili in caso di Cessione e la resa dei Servizi Ricorrenti anche con rinvio alle Condizioni Generali di Marzotti Consulting Snc pubblicate nel sito https://www.marzotticonsulting.it. Condizioni Generali che il Cliente dichiara di aver attentamente letto e di accettare integralmente.
2.2. Solo il Noleggio potrà costituire oggetto di Cessione ai sensi e secondo la disciplina di cui alla successiva Sezione IV. Unica responsabile e obbligata alla resa dei Servizi Ricorrenti, anche in caso di Cessione, sarà sempre e comunque Marzotti Consulting Snc.
2.3. Ogni singolo Contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’offerta. In tal caso ciascun Contratto risulterà disciplinato da quanto specificato nelle Condizioni Particolari e, per quanto in queste non diversamente previsto o derogato, dalle condizioni tutte di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, e con salvezza di quanto previsto nel successivo art. 19:
- i Noleggi saranno regolati dalle Sezioni I, II, IV e V del presente Accordo Quadro;
- i Contratti di resa dei Servizi Ricorrenti saranno regolati dalle Sezioni I, II, III e V del presente Accordo Quadro integrato dalle Condizioni Generali di Marzotti Consulting snc pubblicate nel sito https://www.marzotticonsulting.it e richiamate dal presente Accordo Quadro.
Sezione II – DISCIPLINA DEL NOLEGGIO
Articolo 3 – Oggetto del Noleggio
3.1. Con la sottoscrizione dei singoli Noleggi e per l’intera durata di ciascuno di essi, il Locatore concede l’uso in Noleggio dei Beni al Cliente, che accetta, e dichiara altresì di aver preso conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali degli stessi e di ritenerle pienamente rispondenti alle proprie esigenze.
3.2. I Beni che costituiscono specifico oggetto del Noleggio saranno identificati nel Contratto.
Articolo 4 – Consegna di Hardware
4.1. Il Cliente riconosce espressamente di aver scelto in maniera del tutto autonoma e sotto la propria esclusiva responsabilità i Beni e i relativi Produttori responsabili della fabbricazione dei Beni.
4.2. Resta inteso che il Locatore non può essere considerato responsabile del mancato rispetto di termini di consegna eventualmente pattuiti tra Cliente e Produttore e/o Fornitore.
4.3. Nel caso in cui il Noleggio concerna soltanto uno o più Hardware, la consegna del Bene si considererà avvenuta nel momento in cui il Locatore lo avrà messo a disposizione del Cliente come risultante dal documento di trasporto.
4.4. La consegna verrà effettuata nel luogo che il Cliente indicherà per iscritto. La consegna si considererà validamente effettuata, ad ogni effetto di legge e di contratto, nel luogo concordato, anche qualora il documento di trasporto venisse sottoscritto da personale dipendente del Cliente o, più in generale, da collaboratori incaricati o addetti di qualsiasi tipo del Cliente medesimo, il quale, pertanto, assume l’onere di organizzare il ritiro e individuare i soggetti a ciò preposti, fin d’ora ratificando le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti.
4.5. A partire dalla Data di Consegna ogni rischio e responsabilità inerenti ai Beni medesimi, anche se derivante da caso fortuito o forza maggiore, sarà integralmente a carico del Cliente.
4.6. Con la consegna del Bene e sino alla Data di Decorrenza, il Cliente, in qualità di custode a titolo gratuito, sarà interamente responsabile verso il Locatore di qualsivoglia Danneggiamento o Sottrazione del Bene anche per caso fortuito o forza maggiore e, per tali ipotesi, sarà tenuto a corrispondere al Locatore un importo a titolo di risarcimento del danno pari al Valore a Nuovo dell’Hardware danneggiato o sottratto. Per quanto quivi non previsto o derogato, alla predetta custodia si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 1768 a 1780 del codice civile.
4.7. Il Cliente, a seguito della consegna, si obbliga a verificare di volta in volta la completa funzionalità dei Beni medesimi, la loro idoneità all’uso e l’assenza di vizi, non conformità e carenze.
4.8. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Consegna, il Cliente dovrà, anche nell’interesse del Locatore, sottoscrivere l’apposito Verbale di accettazione. La sottoscrizione del Verbale di accettazione si intenderà validamente effettuata anche qualora fosse eseguita da personale dipendente del Cliente o, più in generale, da collaboratori incaricati o addetti di qualsiasi tipo del Cliente medesimo, fin d’ora ratificando il Cliente le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti.
4.9. In caso di non conformità dei Beni rispetto a quanto descritto nel Contratto o in caso di vizi dei Beni che ne impediscano il normale funzionamento, il Cliente dovrà, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Consegna, individuare nel Verbale di accettazione dette non conformità, vizi o carenze che possano pregiudicarne o diminuirne anche in futuro l’efficienza e la durata utile e rifiutare il Bene. Qualora il Cliente non proceda alla sottoscrizione del Verbale entro il termine sopra indicato senza indicare, nel Verbale di accettazione, eventuali vizi, non conformità e carenze, il ricevimento dei Beni sarà ritenuto effettuato e la consegna accettata senza facoltà per il Cliente di opporre eccezione alcuna.
Articolo 5 – Consegna di Software
5.1. Nel caso in cui il Noleggio concerna uno o più Software di base, si applicherà la procedura di cui all’art. 4, quivi precisandosi che:
- la consegna s’intenderà avvenuta una volta che il Software risulti nella disponibilità del Cliente, indipendentemente dal luogo in cui i Beni sono conservati, come attestato da idonea documentazione;
- fra la documentazione da trasferirsi al Cliente in fase di consegna dovrà includersi la Licenza del Software rilasciata dal Produttore e/o dal titolare a Marzotti Consulting Snc che autorizzi quest’ultima a sub-licenziare, o comunque a concedere in uso, a terzi il Software;
- la circostanza che le apparecchiature del Cliente (escluso l’Hardware che sia contestualmente fornito dal Locatore) non siano tali da supportare adeguatamente il Software non costituisce non conformità, vizio o carenza del Software.
5.2. Le Licenze relative ai Software precaricati od eventualmente forniti con i Beni sono concesse in uso dal Locatore al Cliente contestualmente all’accettazione da parte di quest’ultimo delle condizioni generali predisposte dal Produttore che regolano le licenze d’uso. La titolarità ed i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sul medesimo software rimangono al Produttore e/o al legittimo titolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. In caso di Cessione, il diritto d’uso verrà trasferito in capo al Cessionario con vincolo di concessione in favore del Cliente e senza che ciò determini alcuna soluzione di continuità, per quest’ultimo, nella fruizione del Software.
Articolo 6 – Noleggio contestuale di Hardware e Software
6.1. Nel caso in cui il Noleggio concerna uno o più Hardware e uno o più Software, si applicano congiuntamente le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5.
Articolo 7 – Efficacia e decorrenza del Noleggio
7.1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del Contratto da parte del Cliente costituisce proposta irrevocabile per un periodo di 30 giorni dalla data ricezione da parte del Locatore dei suddetti documenti. L’Accordo Quadro e il Contratto diventeranno efficaci e validi solo con l’accettazione scritta da parte del Locatore. In caso di mancata accettazione da parte del Locatore e/o di mancato avvio nell’esecuzione del Contratto nel termine di 30 giorni, la proposta del Cliente diverrà automaticamente inefficace, senza che il Cliente possa vantare, a qualunque titolo (anche precontrattuale) diritti o pretese alcune.
7.2. Qualora il Cliente revochi la propria proposta prima dell’accettazione da parte del Locatore e/o prima dell’inizio dell’esecuzione del Noleggio, il Cliente dovrà corrispondere al Locatore, a titolo di penale, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, un importo pari a 6 (sei) mensilità indicate nella proposta.
7.3. In funzione della periodicità espressa nel Contratto, la Data di Decorrenza del Noleggio coincide con il primo giorno del mese/trimestre/semestre successivo alla sottoscrizione del Verbale di accettazione relativo all’ultimo Bene oggetto del Noleggio. In casi particolari, la Data di Decorrenza potrà essere indicata espressamente nel Contratto.
7.4. Il Cliente è tenuto a comunicare al Locatore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC che dovrà pervenire almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del Noleggio o di suoi successivi rinnovi, la sua intenzione di disdire il Noleggio. In mancanza di detta comunicazione, il Noleggio s’intenderà prorogato per 6 (sei) mesi alle medesime condizioni e per l’importo dell’ultimo Canone esigibile.
7.5. Qualora dia disdetta nelle modalità e nei termini previsti dal comma 7.4, il Cliente ha a disposizione un periodo di 90 (novanta) giorni successivi alla data di cessazione del Noleggio per restituire i Beni come disposto all’articolo 14 che segue ovvero stipulare un nuovo Noleggio avente ad oggetto i Beni stessi e/o nuovi Beni. A fronte della concessione del sopraindicato diritto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Locatore un corrispettivo pari a tre (3) mensilità secondo il pro-rata concordato tra le Parti. In caso di sottoscrizione di un nuovo Noleggio, dal relativo Canone verrà dedotto il suddetto corrispettivo e non verrà applicato alcun Canone di messa a disposizione. In caso di mancata sottoscrizione il corrispettivo di cui sopra verrà trattenuto da Marzotti Consulting Snc.
Articolo 8 – Canone, metodi e ritardi di pagamento
8.1. A fronte del Noleggio, il Cliente sarà tenuto a versare, sia nella sua misura globale sia in quella dei singoli versamenti periodici, il Canone indicato nel Contratto.
8.2. Il versamento del Canone salvo quanto diversamente disposto, dovrà essere effettuato in via anticipata il primo giorno del mese/trimestre/semestre in base alla periodicità indicata nel Contratto.
8.3. Ove il Noleggio concerna Software personalizzato, il Canone è comprensivo di ogni costo e remunerazione relativo alle prestazioni inziali di personalizzazione.
8.4. Il Canone, salvo l’esistenza di Servizi Ricorrenti, include esclusivamente il corrispettivo per l’utilizzo del Bene e per eventuali servizi preliminari al suddetto utilizzo (consulenza, installazione, personalizzazione etc.) e con esplicita esclusione di qualsiasi altra prestazione, che resterà a carico del Cliente.
8.5. Nel caso in cui i Beni vengano consegnati in modo frazionato, verrà applicato il Canone di messa disposizione.
8.6. Salvo che non sia diversamente specificato, i pagamenti del Canone e di ogni altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposte, penali, risarcimenti etc.) verranno eseguiti attraverso apposito Mandato SEPA separatamente sottoscritto a mezzo addebito diretto SEPA alla data di scadenza o, se ciò non fosse possibile, nel giorno lavorativo immediatamente precedente tale data. Il Cliente, in deroga alla regola che prevede la notifica preventiva con preavviso di 14 (quattordici) giorni, dichiara e riconosce che il preavviso sia ridotto a 2 (due) giorni precedenti la data di effettivo addebito e che, trattandosi di addebiti ricorrenti e di importo predeterminato, la notifica iniziale sia sufficiente ad autorizzare tutti i pagamenti contemplati dal presente Accordo Quadro e dal singolo Noleggio.
8.7. Nessun pagamento potrà essere sospeso, né il Cliente potrà contestarne il relativo addebito attraverso il Mandato SEPA, a motivo di contestazioni sul Bene o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.
8.8. In caso di ritardo di qualsiasi pagamento, il Cliente sarà tenuto al rimborso delle spese bancarie ed amministrative nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) oltre I.V.A. per ogni insoluto (fatte salve le eventuali maggiori spese sostenute e documentabili) ed alla corresponsione degli interessi di mora, calcolati al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, che decorreranno dalla data della scadenza non rispettata. Anche in deroga all’art.1193 c.c. qualsiasi pagamento del Cliente sarà sempre imputato prima alle spese sostenute, quindi agli interessi di mora ed infine al pagamento dei Canoni e degli altri corrispettivi insoluti.
8.9. Tutti gli oneri, imposte o tasse, dovuti in forza dell’Accordo Quadro e/o del singolo Noleggio o in ragione del regime giuridico e fiscale che governa i Beni, sono a carico del Cliente e saranno corrisposti, a prima richiesta del Locatore, il quale, ove il Cliente lo domandi, sarà tenuto a comprovare la debenza ovvero l’effettivo sostenimento dei relativi esborsi.
Articolo 9 – Uso dei Beni, obblighi e responsabilità del Cliente
9.1. Per tutta la durata del Noleggio, Il Cliente si obbliga a:
- fornire, su richiesta del Locatore e con la necessaria periodicità, idonea documentazione attestante la propria situazione economico-finanziaria;
- custodire i Beni in locali idonei dei quali abbia la disponibilità (salvo diverso accordo con il Locatore) e servirsene per la normale destinazione degli stessi, senza apportare modifiche, innovazioni, o addizioni di qualunque genere, che non siano state autorizzate per iscritto dal Locatore; le Parti concordano che in deroga al disposto dell’Art. 1592 Cod. Civ., anche nel caso di autorizzazione da parte del Locatore tutte le eventuali aggiunte/modifiche/migliorie ai Beni, ivi comprese parti di ricambio e accessori, siano di esclusiva proprietà del Locatore, senza alcun diritto del Cliente a compensi, corrispettivi ed indennità di alcun genere.
- ottemperare, a sue cure e spese, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento; ottenere e rinnovare le eventuali prescritte concessioni, autorizzazioni, permessi ed effettuare le denunce che fossero previste a causa della natura e dell’impiego dei Beni stessi;
- mantenere i Beni in buono stato di funzionamento, salvo il normale deperimento per effetto dell’uso;
- non sublocare, dare in comodato e costituire in pegno i Beni o porre altri vincoli di natura reale o personale sugli stessi;
- consentire al Locatore o ai suoi incaricati di accertare in ogni momento anche con accesso nel luogo di installazione del Bene, lo stato e le condizioni del Bene e l’adempimento degli obblighi di uso da parte del Cliente;
- notificare immediatamente a mezzo PEC eventuali iniziative o pretese di terzi colte a rivendicare diritti sui Beni o azioni (ad esempio sequestri o pignoramenti) in pregiudizio del diritto di proprietà o di Licenza del Locatore, impegnandosi in quest’ultimo caso a proporre, a proprie spese ed anche in giudizio, ogni legittima opposizione e eccezione a tutela degli interessi del Locatore;
- su richiesta del Locatore, apporre e mantenere sui Beni, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, una targa o altro segno di riconoscimento fornito dal Locatore, attestante che i beni sono di proprietà di quest’ultima e che sono utilizzati in forza di un contratto di noleggio;
- non cedere o altrimenti trasferire, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e/o il singolo Noleggio, né direttamente né indirettamente, né tutto né in parte, neppure mediante cessione di azienda, di ramo d’azienda o scissione, e/o i crediti che dovessero insorgere in favore del Cliente e/o altri diritti o obblighi originanti dal Noleggio;
- denunciare immediatamente, e, nei casi meno gravi, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dall’evento o dalla sua scoperta, al Locatore (e, in caso di atti dolosi di terzi, anche alle competenti autorità di pubblica sicurezza) qualsivoglia Danneggiamento o Sottrazione dei Beni, anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore;
- sottoscrivere l’eventuale documentazione aggiuntiva che il Locatore o il Cessionario di cui all’art. 19 che segue dovessero richiedergli a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni di legge o regolamento, fermo restando che tale documentazione non potrà comportare nessuna variazione di corrispettivi, termini, condizioni obblighi o responsabilità pattuiti e stabiliti nel Noleggio.
9.2. Ove il Bene sia, o sia anche, un Software, oltre agli obblighi di cui ai commi che precedono, il Cliente s’impegna a:
- ad esercitare i diritti di Licenza e sub-licenza nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge civile, fiscale, amministrativa e contabile comunque applicabile nonché di tutte le pattuizioni contenute nella Licenza;
- provvedere alle notifiche ed azionare i rimedi previsti dall’art. 9, comma 9.1., lettera f) volti a far riconoscere e difendere al meglio la validità dei diritti d’autore o di Licenza del Locatore sul Software, nel caso in cui tali diritti venissero contestati da terzi o fossero oggetto di plagio, contraffazione, imitazione servile ed in generale abusivo sfruttamento da parte di terzi;
- non sub-licenziare a terzi i Software e/o i diritti di autore e connessi;
- a non modificare e/o aggiornare e/o ampliare e/o integrare, con qualsiasi strumento e sotto qualsiasi aspetto, il Software direttamente o con l’ausilio di terzi diversi dal Locatore o da soggetti da questa autorizzati.
Articolo 10 – Garanzie e Responsabilità del Locatore
10.1. I Noleggi avranno ad oggetto Beni che sono realizzati con componenti di terzi Produttori e avvengono dunque con espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia sia in ordine al buon funzionamento sia in ordine alla presenza di vizi redibitori. Il Noleggio comporta l’applicazione integrale delle condizioni di garanzia fornite direttamente dai Produttori, di cui il Cliente può avvalersi in qualunque momento nei termini e nelle forme di volta in volta stabilite da essi.
10.2. Il Locatore non assume alcuna responsabilità per eventuali vizi, non conformità ed inesattezze e/o non corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Beni rispetto a quanto comunicato dai Produttori. Pertanto, l’impossibilità totale o parziale, definitiva o temporanea, di funzionamento dei Beni a qualsiasi causa la stessa sia dovuta, non varranno ad esonerare il Cliente dall’obbligo di provvedere all’integrale e puntuale pagamento dei canoni alle scadenze pattuite e per tutta la Durata del Noleggio.
10.3. A tal fine, il Cliente è fin d’ora surrogato in ogni diritto e azione spettante al Locatore nei confronti del Produttore. Tuttavia, il Cliente si impegna ad informare preventivamente il Locatore per iscritto di qualsiasi sua azione.
10.4. Qualora il Cliente avanzi richieste di risarcimento dei danni nei confronti del Locatore e restando salvo quanto previsto dal norme di legge imperative, la responsabilità del Locatore è limitata ai danni diretti fino ad un importo pari al 30% (trenta-per-cento) del Noleggio. In nessun caso il Locatore sarà responsabile di:
- Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti del Cliente;
- Perdite o danni alle registrazioni o ai dati del Cliente;
- Danni indiretti di qualunque natura, compreso ogni danno economico di tipo consequenziale, inclusi i mancati profitti o i mancati risparmi.
10.5. Il Locatore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dal Cliente per eventuali vizi e/o difformità del Software, dei materiali, prodotti e del sistema informatico nel suo complesso qualora il vizio e/o la difformità dipenda da cause imputabili al Produttore del Software, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, anomalie nelle funzionalità standard del sistema, carenze funzionali del sistema, eventuali malfunzionamenti derivanti da up-grade di release, presenza di bug.
Articolo 11 – Assicurazione e perdita dei Beni
11.1. Fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 4.6, dalla Data di Decorrenza del Noleggio e fino alla riconsegna dei Beni, è in facoltà del Locatore assicurarne l’intero loro valore con polizza vincolata a favore proprio o, in caso di Cessione, a favore del Cessionario. La Polizza di cui al presente comma 11.1 assicurerà la copertura di ogni rischio di furto, incendio e qualsiasi altro evento assicurabile dal quale possa conseguire la perdita o il Danneggiamento, anche parziale, dei Beni oltre alla responsabilità civile del proprietario e di chi abbia comunque in uso i Beni. Il Locatore provvederà a stipulare o a far stipulare tale polizza con primaria compagnia assicurativa, la sintesi delle condizioni assicurativi sono rilasciate al Cliente insieme al Contratto. Nulla sarà dovuto dal Cliente a tale titolo, posto che il Canone includerà il rimborso forfettario del costo di polizza.
11.2. La polizza verrà stipulata per massimali ragionevolmente adeguati al rischio effettivo prevedibile in relazione all’uso dei Beni. Il Cliente si obbliga comunque in proprio a risarcire a Marzotti Consulting Snc qualsiasi danno e a manlevare la medesima da ogni richiesta conseguente a rischi non coperti o parzialmente coperti dalla compagnia di assicurazione. In caso di sinistro il Cliente è tenuto a farne denuncia entro 48 ore a Marzotti Consulting Snc a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
11.3. Ove si verifichino una Sottrazione o un Danneggiamento dei Beni, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto con effetto dal verificarsi dell’evento. In tale ipotesi il Cliente sarà tenuto a versare al Locatore, entro i 30 (trenta) giorni dal ricevimento di richiesta scritta in tal senso da parte del Locatore, l’importo dei Canoni a scadere successivamente alla data del Danneggiamento o della Sottrazione totale dei Beni maggiorati di un importo forfettario, a titolo di penale, pari al 1% (uno-per-cento). Dall’importo sopra indicato sarà dedotto quanto versato al Locatore dalla compagnia assicuratrice e, nel caso in cui tale versamento abbia luogo successivamente al pagamento dell’indennizzo da parte del Cliente, il Locatore si impegna accreditare al Cliente la differenza entro i 30 (trenta) giorni successivi all’incasso.
11.4. Nell’ipotesi di Sottrazione Parziale o Danneggiamento Parziale, il Cliente provvederà, a sua cura e spese, alla rimessa in pristino dei Beni, accordandosi preventivamente con il Locatore. Eventuali indennizzi versati dalla compagnia assicuratrice al Locatore saranno integralmente accreditati al Cliente a norma del comma 11.3.
11.5. L’impossibilità o la difficoltà di utilizzazione del Bene, a qualsiasi causa dovuta (ivi inclusa la non disponibilità per il periodo necessario alla riparazione a norma del comma 11.4), non esonera il Cliente dal puntuale pagamento dei Canoni. In tutte le ipotesi previste dal presente articolo 11, il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi maturati sino alla data di comunicazione del sinistro a Marzotti Consulting Snc.
Articolo 12 – Evoluzione del Contratto
12.1. Durante il periodo di vigenza contrattuale, Il Cliente potrà richiedere al Locatore di integrare e/o sostituire i Beni e/o Servizi con nuovi Beni e/o Servizi e/o modificare la durata del Contratto, ferme restando le condizioni stabilite all’Accordo Quadro. In caso di accettazione da parte del Locatore, le Parti concorderanno l’adeguamento del Canone in funzione delle modifiche apportate. Allo scopo le Parti stipuleranno un Contratto sostitutivo o integrativo di quello avente ad oggetto il Bene e/o Servizio sostituito o integrato.
Articolo 13 – Risoluzione anticipata del Noleggio
13.1. Il Locatore avrà la facoltà di risolvere ogni singolo Noleggio qualora il Cliente:
- non provveda al pagamento anche di un solo Canone a ciascuna scadenza pattuita nel Contratto;
- rifiuti o ritardi di ricevere in consegna i Beni, in violazione della disciplina di cui agli art. 4, 5 e 6 che precedono;
- non provveda al pagamento degli interessi di mora di cui all’art. 8;
- non rispetti le modalità di uso del Bene di cui all’art. 9;
- non provveda alla manutenzione di cui all’art. 17.1;
- disattenda gli impegni assunti verso l’eventuale Cessionario a norma del successivo art. 19;
- cessi la sua attività o la ceda a terzi ovvero perda il controllo della sua compagine societaria;
- sia destinatario di protesti o soggetto a procedure esecutive per una quota eccedente il 10% (dieci-per-cento) del suo patrimonio complessivo, a procedure concorsuali anche stragiudiziali, a iscrizioni di ipoteche giudiziarie e volontarie, a revoca degli affidamenti bancari e comunque in tutti i casi in cui diminuiscano le garanzie sulla base delle quali è stato stipulato il presente Accordo Quadro.
13.2. La risoluzione può essere invocata qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi menzionate ai commi precedenti. La risoluzione opera di diritto a norma dell’art. 1456 c.c. a partire dal giorno in cui la Parte inadempiente riceverà la comunicazione scritta a mezzo raccomandata r.r. o PEC con cui la Parte non inadempiente dichiarerà la sua intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.
13.3. In ogni caso di inadempimento diverso da quelli menzionati ai commi 14.1 e 14.2, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di assegnare per iscritto, a mezzo raccomandata r.r. o PEC, alla Parte inadempiente un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, riducibili a 3 (tre) in caso di gravi violazioni ovvero di particolare urgenza, entro il quale la parte inadempiente dovrà porre rimedio alla sua violazione, con l’esplicito avvertimento che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, il Noleggio si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. Il Noleggio si considererà risolto di pieno diritto a far data dallo spirare del termine assegnato senza che l’inadempienza sia stata sanata.
13.4. La tolleranza, anche protratta, di violazioni, anche gravi, dell’Accordo Quadro non implica né acquiescenza della Parte non inadempiente alle suddette violazioni né rinuncia ai diritti che le spettino alla in relazione a dette violazioni.
13.5. La risoluzione di ogni singolo Noleggio determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e di ogni altro Contratto di Noleggio e di Servizi Ricorrenti che cesseranno con effetto dalla data di efficacia della risoluzione del Noleggio.
Conseguenze in caso di cessazione del Noleggio e dell’Accordo Quadro – Restituzione dei Beni – Spese di ritiro
13.1. In caso di cessazione, naturale o anticipata e comunque determinata dei Noleggi e del presente Accordo Quadro, il Cliente dovrà:
- in qualunque caso
- provvedere a proprie spese alla immediata restituzione dei Beni nel luogo, nei tempi e con le modalità logistiche e/o tecniche indicate dal Locatore, completi, unitamente ai loro accessori, cavi e manuali, in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento in relazione al normale deterioramento per effetto dell’uso;
- cancellare tutti i propri dati contenuti nei Beni oggetto di restituzione e rimuovere ogni protezione all’accesso e/o parola d’ordine; il Cliente prende atto e riconosce che il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile relativamente alla riservatezza, alla perdita o alla distruzione dei dati del Cliente in caso di mancato o irregolare cancellazione.
- versare al Locatore (con autorizzazione sin d’ora di quest’ultima ad avvalersi allo scopo del Mandato SEPA) tutti gli importi già maturati a debito del Cliente alla data di risoluzione del contratto ed ancora insoluti, oltre agli eventuali interessi di mora;
- versare gli eventuali importi relativi a canoni non scaduti e ad ogni altro corrispettivo, importo, somma indennizzo o risarcimento dovuto al Locatore sulla base del presente Accordo Quadro
- nel caso in cui i Beni siano, o siano anche, un Software, il Cliente, fatti salvi i casi di Software utilizzato mediante Licenza perpetua, dovrà altresì:
- interrompere immediatamente l’esercizio e lo sfruttamento in ogni forma del Software con la sola facoltà di procedere alla copia e salvataggio dei dati di sua proprietà immessi nel sistema attraverso il Software, operazione questa da compiere e ultimarsi, al più tardi, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di cessazione.
- interrompere l’utilizzazione, in qualsiasi forma, di eventuali copie in suo possesso dei Software nonché di ogni prodotto dallo stesso derivato;
- restituire tutte le eventuali copie del Software nonché gli eventuali prodotti derivati e le copie degli stessi, rammentandosi che l’uso di copie del Software, anche legittimamente autorizzate dal Locatore, costituisce, dopo la cessazione dell’Accordo Quadro, illecito perseguibile ai sensi della legge civile e penale.
13.2. Qualora il Cliente non restituisca i Beni nei luoghi, tempi e modalità e nel luogo indicati dal Locatore, quest’ultima è sin d’ora autorizzata a curare – direttamente o tramite suoi incaricati muniti di apposite credenziali – il ritiro dei Beni stessi a spese del Cliente il quale si impegna, per tale ipotesi, a non ostacolare le operazioni di recupero dei Beni, consentendo l’ingresso nei locali ove gli stessi sono collocati e agevolando collaborativamente le operazioni. In caso di violazione del presente obbligo il Locatore avrà titolo per richiedere al Cliente una penale pari, per ogni giorno di ritardo nel recupero dei Beni, al maggior Canone versato dal Cliente in corso di contratto, applicato pro-rata.
13.3. Se i Beni sono un, o anche un, Software, fatti salvi i casi di Software concesso in Licenza d’Uso perpetua, il Cliente si impegna alla disinstallazione del medesimo dalle proprie apparecchiature e sistemi osservando le istruzioni tecniche in tal senso impartitegli dal Locatore. In difetto il Locatore, direttamente o, in caso di cessione, su richiesta del Cessionario, potrà intervenire per operare la suddetta disinstallazione e il Cliente, per tale ipotesi, s’impegna ora per allora a prestare la sua massima collaborazione.
13.4. Qualora il Cliente restituisca i Beni incompleti o danneggiati, il Locatore provvederà al ripristino o alla riparazione addebitando al Cliente tutti i costi sostenuti.
13.5. La risoluzione di ogni singolo Noleggio determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e di ogni altro Contratto di Noleggio e di Servizi Ricorrenti che cesseranno con effetto dalla data di efficacia della risoluzione del Noleggio.
Sezione III – DISCIPLINA DEI SERVIZI RICORRENTI
Identificazione e prestazione dei Servizi Ricorrenti – Facoltà di subappalto
13.1. I Servizi Ricorrenti e le modalità tecniche di resa saranno dettagliati in un Allegato tecnico.
13.2. I Servizi Ricorrenti sono analiticamente indicati nell’ Allegato Tecnico che individua altresì le tempistiche di esecuzione e sono disciplinati e regolamentati, oltre che dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali di Marzotti Consulting SNC pubblicate nel sito https://www.marzotticonsulting.it
13.3. Nella prestazione dei Servizi Ricorrenti le Parti – come previsto anche dall’art. 13 delle Condizioni Generali di Marzotti Consulting SNC – sono disciplinati e regolamentati si atterranno al rigoroso rispetto della disciplina previdenziale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
13.4. Il Locatore – come previsto anche dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Marzotti Consulting SNC – avrà la facoltà di subappaltare la resa delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro a terzi subfornitori o subappaltatori di propria fiducia, rispondendo del corretto adempimento delle obbligazioni oggetto di subfornitura o subappalto.
Corrispettivo dei Servizi Ricorrenti
13.1. A fronte della prestazione dei Servizi Ricorrenti, salvo diversa pattuizione, il Cliente verserà al Locatore il corrispettivo secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Marzotti Consulting Snc.
13.2. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il Locatore avrà facoltà di interrompere immediatamente l’erogazione dei Servizi Ricorrenti come previsto dall’art. 8.2 delle Condizioni Generali di Marzotti Consulting Snc, o ricorrere alla clausola risolutiva espressa come stabilito dall’art. 8.3 delle Condizioni Generali di Marzotti Consulting Snc.
13.3. Fermo restando quanto previsto dal comma 16.2, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento – come previsto anche dall’art. 13 delle Condizioni Generali di Marzotti Consulting Snc – il Locatore addebiterà interessi moratori, nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 14 – Manutenzione dei Beni
14.1. Il Cliente si impegna, a propria cura e spese, per l’intera durata del Noleggio e successivi rinnovi, sino alla riconsegna dei Beni, a stipulare direttamente con il Produttore dei Beni o con il Locatore o con terzi operatori di comprovata esperienza un idoneo contratto di manutenzione avente ad oggetto i Beni noleggiati, con eccezione dell’ipotesi in cui la manutenzione sia compresa nella Estensione di Garanzia.
14.2. Il contratto di manutenzione si considera ad ogni effetto un Contratto di Servizi Ricorrenti. L’Estensione di Garanzia non integra un Contratto di Servizi Ricorrenti.
Durata e cessazione della resa dei Servizi Ricorrenti
14.1. I Servizi Ricorrenti saranno resi per il periodo di tempo indicato negli Allegati A e B.
14.2. In caso di inadempimento di una o più obbligazioni previste dalla presente Sezione III e dalle Condizioni Generali di Marzotti Consulting Snc, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di assegnare per iscritto, a mezzo raccomandata r.r. o PEC, alla Parte inadempiente un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, riducibili a 3 (tre) in caso di gravi violazioni ovvero di particolare urgenza, entro il quale la parte inadempiente dovrà porre rimedio alla sua violazione, con l’esplicito avvertimento che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, la resa dei Servizi Ricorrenti cesserà di diritto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. a far data dallo spirare del termine assegnato senza che l’inadempienza sia stata sanata.
14.3. La cessazione dei Servizi Ricorrenti, comunque determinata, non determina l’automatica cessazione dei Noleggi né, limitatamente ai Noleggi in essere, la cessazione dell’Accordo Quadro.
14.4. La cessazione dei Servizi Ricorrenti per recesso del Cliente o risoluzione per fatto e colpa di quest’ultimo comporta la decadenza da qualsivoglia garanzia, esclusa l’Estensione di Garanzia.
Sezione IV – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL NOLEGGIO
Articolo 15 – Cessione e mandato all’incasso
15.1. Fatta salva la facoltà di subappalto dei Servizi Ricorrenti di cui all’art. 15, comma 15.4, il Locatore avrà facoltà di cedere i Noleggi a terzi Cessionari (ivi inclusi intermediari finanziari). Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Cliente acconsente in maniera incondizionata ed irrevocabile, ora per allora, alla Cessione e alla sottoscrizione – a semplice richiesta del Locatore e/o del Cessionario – di ogni documento prodromico o no alla formalizzazione a livello giuridico, fiscale e/o amministrativo delle operazioni di Cessione, compreso un nuovo Mandato SEPA.
15.2. La Cessione verrà notificata per iscritto al Cliente direttamente dal Locatore.
15.3. Per effetto della Cessione e a partire dalla data di avvenuta notifica al Cliente i diritti e le obbligazioni relativi al Noleggio ceduto risulteranno trasferiti in capo al Cessionario, con salvezza di quanto previsto nel presente art. 19.
15.4. Qualora il Contratto comporti la contestuale stipulazione di un Noleggio e di Servizi Ricorrenti, la Cessione avrà esclusivamente ad oggetto il Noleggio e non anche i Servizi Ricorrenti che continueranno ad essere resi in via esclusiva da Marzotti Consulting Snc e sotto la propria responsabilità e/o dai subappaltatori o subfornitori da essa designati a norma dell’art. 15, comma 15.4. In particolare, i Servizi Ricorrenti potranno, invece, costituire oggetto di cessione dei crediti.
15.5. A seguito della Cessione, incluso il caso di cui al comma 19.4, il Noleggio sarà regolato dalla Sezione I, dalla Sezione II, dalla presente Sezione IV e dalla Sezione V dell’Accordo Quadro con integrale esclusione, dunque, della Sezione III e dell’art. 10 della Sezione II.
15.6. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Cliente acconsente, ora per allora, alla Cessione e, per tale ipotesi, sin d’ora:
- s’impegna ad osservare tutti gli obblighi di cui al presente Accordo Quadro (Sezione III esclusa) direttamente nei riguardi di, e a beneficio del, Cessionario;
- s’impegna a corrispondere al Cessionario, secondo le modalità di cui al successivo articolo 20, i Canoni ed ogni altra somma relativa al Noleggio, astenendosi da qualsivoglia sospensione o ritardo nei pagamenti per motivi afferenti alla qualità e alla funzionalità dei Beni o dei Servizi Ricorrenti per i quali riconosce come esclusivo e diretto responsabile il solo Locatore. Pertanto il pagamento al Cessionario andrà comunque eseguito fatta salva ogni rivalsa o azione del Cliente nei confronti, e solo nei confronti, di Marzotti Consulting Snc;
15.7. Nel caso in cui il Cliente s’avvalga della facoltà di stipulazione di un nuovo Noleggio ai sensi dell’art. 7 comma 7.5 o dell’art. 12, comma 12.1, il nuovo Noleggio potrà costituire oggetto di una nuova Cessione secondo la procedura di cui al presente articolo 19.
Articolo 16 – Segnalazione nei sistemi creditizi
16.1. Nel caso in cui il Cessionario sia un intermediario finanziario, il Cliente prende atto e, per quanto necessario acconsente sin d’ora, che la Cessione, come per legge, sarà dal Cessionario censita nelle centrali rischi e nei sistemi di informazione creditizia pubblici e privati ai quali il Cessionario aderisca ovvero ai quali il Cessionario sia obbligato, per legge, a contribuire.
16.2. Il Cliente prende atto altresì e acconsente a che i dati ad esso relativi e censiti nei sistemi di cui al comma precedente ad opera di terzi intermediari possano essere consultati dal Cessionario in funzione della valutazione del merito creditizio del Cliente prodromica alla stipulazione dell’eventuale Cessione. Al fine della pendenza della trattativa e/o dell’acquisizione del consenso, necessari per la predetta consultazione, farà fede, ora per allora, la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
16.3. Per qualsivoglia contestazione o reclamo relativo alle segnalazioni, il Cliente si rivolgerà in via esclusiva al solo Cessionario.
Sezione V – DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 17 – Comunicazioni
17.1. Ove non diversamente e specificamente previsto, ogni comunicazione fra le Parti sarà valida se trasmessa per raccomandata r.r., PEC agli indirizzi indicati n epigrafe presso i quali le Parti dichiarano di eleggere domicilio ad ogni effetto, anche processuale, di legge. Fanno fede, ai fini della prova di ricezione, i talloncini di spedizione e di ricevimento delle raccomandate e gli attestati di spedizione e ricevimento delle PEC. I suddetti indirizzi saranno validi sino al 10° (decimo) giorno successivo al ricevimento di una comunicazione trasmessa con le modalità sopra indicate che indichi i nuovi indirizzi. Le comunicazioni che non implichino l’esercizio di specifici diritti delle Parti e che concernano l’ordinaria esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti saranno altresì ritenute valide se spedite dagli e ricevute agli indirizzi di posta elettronica l’ordinaria indicati in epigrafe o di tempo in tempo comunicati, a mezzo PEC, dalle Parti. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Cliente si impegna a comunicare al Locatore i riferimenti di un referente e punto unico di contatto per la gestione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti.
Articolo 18 – Regime fiscale
18.1. I corrispettivi di cui ai singoli Contratto sono assoggettati al regime IVA soltanto se, per la qualità del percipiente o per altri motivi, la stessa sia dovuta. La registrazione è prevista a tassa fissa e solo in caso d’uso; in tali ipotesi, spese ed oneri per la registrazione dell’Accordo Quadro saranno sostenuti dal Cliente.
Articolo 19 – Obbligo di trasparenza
19.1. Ciascuna Parte si impegna a portare ad immediata conoscenza dell’altra, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dal suo verificarsi, qualsivoglia accadimento che direttamente o indirettamente la concerna e che possa avere rilievo ai fini dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, costituendo un presupposto per l’esercizio di un diritto che il presente Accordo Quadro e/o i singoli Contratti accordino all’altra Parte in dipendenza della conoscenza del fatto comunicato.
Articolo 20 – Nullità parziale
20.1. L’eventuale nullità, accertata in sede giudiziale, di una o più clausole del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta la nullità dell’intero Accordo Quadro o dei Contratti, né la nullità delle clausole indipendenti da quelle dichiarate nulle.
Articolo 21 – Disposizioni varie
21.1. Le rubriche e le titolazioni degli articoli e degli allegati così come il richiamo sintetico del contenuto di alcune clausole operato in ogni altra parte dell’Accordo Quadro o degli Allegati hanno una mera finalità illustrativa e non assumono alcuna valenza interpretativa del contenuto delle clausole e/o degli articoli che esse rubrichino, titolino o richiamino.
21.2. Le Parti espressamente convengono che tutti gli obblighi restitutori e risarcitori contemplati dal presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti, così come le relative definizioni e le norme ad essi logicamente connesse, resteranno attrattivamente in vigore anche dopo la cessazione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti sino a quando detti obblighi non risulteranno interamente saldati ed estinti.
21.3. Ciascuna Parte s’impegna a trattare i dati personali dell’altra si soli fini dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti e dei connessi adempimenti di legge, nel rispetto, per quanto applicabile, del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 22 – Legge applicabile
22.1. Per quanto quivi non espressamente previsto o derogato, anche in via implicita, il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti saranno regolati dalla legge italiana con esclusione di ogni altra legge.
Articolo 23 – Foro competente
23.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti relativa alla validità, efficacia, interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti sarà esclusivamente competente il Foro di Arezzo. In caso di Cessione, e a partire dalla data di notifica della stessa al Cliente, sarà esclusivamente competente il foro della sede legale (o, in caso di Cessionario estero, della succursale italiana) del Cessionario.